Art. 4.
(Statuto dell'Agenzia).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del collegio, è adottato, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto dell'Agenzia.
      2. Lo statuto definisce le competenze degli organi di cui all'articolo 3 nonché i princìpi di organizzazione ed i criteri di funzionamento dell'Agenzia in relazione alle sue esigenze e ai suoi compiti istituzionali. In particolare, lo statuto stabilisce:

          a) l'articolazione organizzativa generale dell'Agenzia;

          b) i criteri e le modalità di reclutamento del personale;

          c) le cause di incompatibilità, di decadenza e di revoca dei componenti degli organi dell'Agenzia;

          d) le competenze dei dirigenti e degli appartenenti ai ruoli professionali;

          e) i criteri per la predisposizione del regolamento del personale, anche dirigenziale, del regolamento amministrativo-contabile e ogni altra disposizione necessaria a garantire un efficiente funzionamento dell'Agenzia e il perseguimento dell'interesse pubblico.

      3. Con la medesima procedura di cui al comma 1 sono adottate le modifiche allo statuto.